Alla cortese attenzione
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dell’Assessorato all’Ambiente, Settore
Ecologia – Regione Puglia.
Comitato
per la V.I.A.
via delle Magnolie, 6 – Z.I.
70026
Modugno (Ba)
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e
p.c.
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al
Presidente della Regione Puglia
On.
Nichi Vendola
Lungomare
Nazario Sauro, 33
70121
Bari
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all’Assessore alla Gestione territoriale e
politiche dell'energia della Provincia di Lecce.
Via Salomi - 73100 Lecce
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all’Assessorato al Turismo e marketing
territoriale, Agricoltura e risorse del mare della Provincia di Lecce
Via Salomi - 73100 Lecce
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all’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Ugento.
Piazza A. Colosso, 1 - 73059 Ugento
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OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica nel Comune di Ugento (Le). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale richiesta dalla Società ERG Eolica Italia s.r.l. (prot. nr. 043/10/MT del 05-02-2010; pubblicazione del 01-12-2011). Osservazioni ai sensi dell’art. 16, comma 4, L.R. n.11 del 12/04/2001
Con riferimento all’oggetto, ai sensi
dell’art.16 comma 4 L.R.
n.11/2001 si presenta la seguente osservazione.
L’area interessata dall’impianto eolico
in progetto è posta a Nord/Nord-est del centro abitato di Ugento, compresa tra
i territori dei Comuni di Taurisano, Melissano e Casarano.
Trattasi di una zona ad alta valenza
agricola, molto fertile, integra dal punto di vista ambientale con presenza di
uliveti secolari e con alcuni versanti di particolare bellezza paesaggistico
ambientale come la zona denominata “Varano”, che presenta un habitat di
notevole importanza naturalistica.
Relativamente ad alcuni criteri progettuali
che, cosi come riportato nella relazione di progetto, hanno guidato la scelta
del sito, tra le varie aree disponibili in località diverse del Comune, si
ritiene di esprimere quanto segue:
1)
l’incertezza della presenza di vento ha
portato alla scelta di torri alte 100
m. fino alla navicella, oltre ai 45 m. del raggio delle pale;
2)
non è veritiero che si tratta di zona
di basso valore venale, pur essendo a destinazione agricola, e/o che non
comprenda aree di elevato pregio naturalistico, pur non essendo soggetta a
vincoli;
3)
i tracciati stradali esistenti
(alquanto contorti) richiedono non interventi minimi ma di notevole portata per
essere adattati al transito dei veicoli eccezionali necessari per
l’istallazione delle torri;
4)
presenza sui luoghi di un discreto
numero di fabbricati che non consente di ottenere il rispetto della distanza
prevista di 300 m.
dagli stessi, tra l’altro, in una zona che non essendo vincolata
paesaggisticamente, secondo le norme del P.R.G., possiede un indice agricolo di
edificabilità.
Si è del parere che, con riferimento ai suddetti punti, altre
zone del territorio comunale sarebbero state più idonee rispetto al sito scelto.